Superbonus 110%, tutto quello che c’è da sapere

Chi può usufruire del Superbonus? Che differenza c’è tra Superbonus e Super Sismabonus (o Sismabonus 110%)? Quali sono le scadenze? Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2022? Leggi tutte le informazioni o scorri direttamente a quelle che ti interessano selezionando un argomento specifico dall’indice che trovi di seguito.

In cosa consiste

Il Superbonus è un’agevolazione fiscale che prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi edilizi in ambito di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Quando si sceglie la tipologia antisismica come intervento principale (o trainante) il Superbonus viene chiamato Super Sismabonus o Sismabonus 110%, per distinguerlo dal Sismabonus ordinario, che ha criteri di assegnazione e caratteristiche differenti, a partire dalla percentuale di agevolazione che arriva al massimo all’85%.

Come funziona il Superbonus

La detrazione può avvenire in 3 modi:

  1. direttamente come credito d’imposta, da ripartire in 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute; in ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi;
  2. tramite cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, come ad esempio istituti di credito e intermediari finanziari;
  3. sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, anticipato dal fornitore stesso, che poi lo recupererà a sua volta tramite credito d’imposta.

È bene ricordare che è necessario produrre due documenti fondamentali:

  • il visto di conformità*che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati, come dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro e dai CAF;
  • la asseverazione tecnica che certifichi, entro 90 giorni dalla fine lavori, il rispetto dei requisiti minimi necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, rilasciata da tecnici idonei al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti in ambito di progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico.

Gli enti preposti al controllo di tutta la pratica Superbonus sono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (ENEA), che si interfacciano per verifiche al livello tecnico-procedurale e fiscale. Si tratta di controlli ordinari, effettuati in modalità telematica.

* Non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in altre circostanze.

Chi può usufruire dell’agevolazione

La legge prevede che la detrazione possa essere richiesta dalle “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” sulle singole unità immobiliari. I titolari di reddito d’impresa o professionale, infatti, rientrano tra i beneficiari solo se l’immobile si trova all’interno di un condominio e nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni.

Oltre alle persone fisiche, inoltre, rientrano anche altre tipologie di beneficiari:

  • Condomìni in possesso di una delibera valida dell’assemblea che autorizza gli interventi.
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) e società di “in house providing”, per gli interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà o su immobili gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e assegnati in godimento ai propri soci.
  • Enti del Terzo Settore (Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale).
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, per gli interventi realizzati sui soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
  • I soggetti Ires (es. società, enti pubblici e privati, trust) possono richiedere le agevolazioni del Superbonus solo se partecipano alle spese per interventi eseguiti sulle parti comuni di un condominio.

Per quanto riguarda il titolo di godimento sull’immobile, al momento di avvio dei lavori – o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio – sono previste le seguenti casistiche:

  • Proprietario
  • Nudo proprietario
  • Titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • Titolare di un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato

Ad eccezione di proprietario e nudo proprietario, gli altri soggetti devono essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Per quali tipologie di immobili si applica il Superbonus

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su edifici e unità immobiliari “esistenti”: non sono ammesse, dunque, le abitazioni non ultimate e in costruzione (categoria catastale F/3).

Un altro requisito è che la destinazione d’uso sia prevalentemente a carattere residenziale, esclusi gli immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Per quanto riguarda le tipologie di immobili che possono accedere al Superbonus 110%, troviamo 2 macrocategorie:

  • Edifici plurifamiliari (es. condomini e mini-condomini, costituiti e non)
  • Edifici unifamiliari (es. abitazioni terratetto, villette)

All’interno degli edifici plurifamiliari, poi, anche le singole unità abitative – oltre a beneficiare del Superbonus per le parti comuni – possono accedere alla detrazione della spesa per i lavori trainanti (v. paragrafo successivo).

Quali lavori rientrano nel Superbonus

Gli interventi che consentono di richiedere il Superbonus si dividono in due categorie: principali o trainanti e aggiuntivi o trainati, ossia che possono beneficiare della detrazione al 110% solo se portati a termine in concomitanza con almeno uno degli interventi trainanti. Tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.

Gli interventi trainanti sono:

  1. opere di isolamento termico sugli involucri
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni (condomìni o plurifamiliari non indipendenti)
  3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (edifici unifamiliari o plurifamiliari con unità immobiliari funzionalmente indipendenti)
  4. interventi antisismici

Vediamo alcuni esempi, caso per caso:

  1. Realizzazione del cappotto termico, ovvero l’applicazione di pannelli isolanti applicati sulla superficie esterna dell’edificio; ma anche l’isolamento termico delle coperture “orizzontali”, ovvero il tetto e il pavimento (primo solaio), se contro terra o verso vani non riscaldati quali ad esempio cantine o garage).
  2. Gli impianti centralizzati che sostituiscono gli esistenti possono essere costituiti da caldaie a condensazione, o da pompe di calore, ma anche da apparecchi ibridi, da sistemi di microcogenerazione (produzione combinata di elettricità e di calore da un unico impianto di piccola taglia) oppure da pannelli solari.
  3. Sono gli stessi interventi al punto precedente con l’aggiunta, per le aree non metanizzate*, delle caldaie a biomassa aventi determinate prestazioni emissive.
  4. Realizzare pareti di cemento armato che aumentino la resistenza dell’edificio, aumentare lo spessore di travi e pilastri o alleggerire i solai. Per un maggiore approfondimento sugli interventi antisismici compresi nel Superbonus, vai alla pagina di approfondimento del Sismabonus 110%.

*Nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

Gli interventi trainati sono:

  1. interventi di efficientamento energetico
  2. installazione di impianti solari fotovoltaici
  3. infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  4. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Vediamo alcuni esempi, caso per caso:

  1. Sostituzione di infissi e schermature solari in modo da assicurare, unitamente agli interventi realizzati, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta
  2. Oltre alla installazione dei pannelli solari, il Superbonus si applica anche alla realizzazione di sistemi di accumulo di energia integrati
  3. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare
  4. Non riguardano solo ascensori e montacarichi, ma la realizzazione di ogni strumento che favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.

Le scadenze aggiornate al 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato e prorogato i termini dell’accesso all’agevolazione del Superbonus.

Di seguito le nuove date:

  • 31 dicembre 2022 per tutte le unità immobiliari unifamiliari – anche villette – a condizione che alla data del 30 giugno 2022 vengano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • 31 dicembre 2025, con aliquote decrescenti*, per i condomini e le persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate.
  • 31 dicembre 2025, con aliquote decrescenti*, per gli enti del terzo settore, quali ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale
  • 31 dicembre 2023 per gli interventi su IACP (ed enti assimilati), a patto che entro il 30 giugno 2023 i responsabili abbiano effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • 30 giugno 2022 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte nell’apposito registro istituito presso il CONI, per gli interventi effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio, in toto o in parte
  • 31 dicembre 2025 per gli interventi edilizi nelle aree colpite dal terremoto negli ultimi anni, da L’Aquila al Centro Italia.

*110 % fino a 31 dicembre 2023; 70% fino al 31 dicembre 2024; 65% fino al 31 dicembre 2025.

Le ultime novità

Oltre alla modifica delle scadenze e delle aliquote decrescenti, la Commissione Bilancio al Senato ha approvato altre importanti novità.

Di seguito un elenco delle più rilevanti:

  • le unità immobiliari all’interno dei condomini possono ultimare i lavori cosiddetti “trainati” in linea con le stesse scadenze che il condominio avrà sui lavori delle parti comuni;
  • esteso il termine al 31 dicembre 2023 anche per gli interventi trainati che prevedono l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e le colonnine per le ricariche delle auto elettriche;
  • introdotta una detrazione del 75% cedibile per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Questa detrazione sarà disciplinata come un bonus 2022 a sé stante;
  • eliminato il limite per chi supera il tetto ISEE di 25.000 euro;
  • i limiti del Decreto antifrode non saranno applicati ai lavori sotto i 10.000 euro;
  • le asseverazioni dei tecnici possono rientrare nella copertura dell’incentivo.